Ogni anno nel periodo estivo vengono distrutti migliaia e migliaia di ettari di boschi con un danno ambientale e patrimoniale enorme, cui vanno aggiunti i costi per fronteggiare questo subdolo nemico che si nasconde in comportamenti superficiali e spesso intenzionali. Una guerra di pochi che impegna risorse di tutti e mette a rischio la vita di chi questa guerra la combatte ma anche del singolo cittadino.
Una delle cause storiche degli incendi è legata sicuramente allo sfruttamento dei suoli, poichè un bosco andato in fumo poteva diventare, l’anno successivo terreno edificabile o pascolo per le greggi o altro ancora.
Questo fino al 2000 quando entra in vigore una legge in base alla quale le aree interessate da incendi non possono vederne cambiata la destinazione, in altre parole non può essere utilizzata in modo diverso per quindici anni.
La Legge-quadro in materia di incendi boschivi (Legge 353/2000) stabilisce, infatti, (art.10) che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni.
Il meccanismo è molto semplice. Annualmente i Comuni sul cui territorio si siano verificati incendi di aree boschive o a pascolo sono tenuti a censire tramite un apposito catasto, cosiddetto catasto degli incendi, le aree percorse dal fuoco "congelandole".
A seguito dei gravi incendi che hanno colpito l’Italia centro-meridionale, infatti, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato (27 luglio 2007) lo stato di emergenza, cui ha fatto seguito una Ordinanza (O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007), con la quale ha nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile quale Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale delle regioni Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.
Per fronteggiare il problema delle risorse, ha stabilito che per la realizzazione del catasto incendi i Comuni possono avvalersi del lavoro di chi questo compito lo svolge abitualmente per motivi istituzionali, vale a dire del Corpo Forestale dello Stato che non solo dispone dei rilievi delle aree ma che li mantiene costantemente aggiornati.
Infatti, a tutti i Comuni interessati è stato fornito il materiale cartografico delle perimetrazioni degli incendi, i cosiddetti poligoni, e l’elenco delle particelle catastali percorse dal fuoco.
A coadiuvare il Commissario delegato nel compito di effettuare la ricognizione dei Comuni tenuti a censire (ai sensi della legge n. 353/2000, art.10,c.2) i soprassuoli percorsi dal fuoco, l’ordinanza (art.1, co.7) individua le figure dei soggetti attuatori identificandoli nei Presidenti delle Regioni, per il Lazio e la Campania e i diciannove Prefetti per la Sicilia, la Calabria e la Puglia.
Va specificato che la Legge 353/2000 sancisce l’obbligo di provvedere al censimento per i soli Comuni i cui territori siano stati percorsi dal fuoco.
Fermo restando che quanto previsto dalla normativa vigente in materia di incendi boschivi e catasto delle aree bruciate interessa, evidentemente, la totalità del territorio nazionale, l’ordinanza 3606 interviene in quelle regioni (Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) che in avvio della stagione estiva 2007 hanno manifestato caratteristiche di eccezionalità. Successivamente, in data 22 ottobre 2007 una seconda ordinanza, la 3624, ha esteso tali disposizioni anche ad Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria.