Avviso – il comune di motta camastra aderisce alla definizione agevolata “rottamazione quinquies”

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Rottamazione degli enti territoriali: il Comune aderisce alla definizione agevolata "rottamazione quinquies"

Data:

31 Luglio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Rottamazione degli enti territoriali

Il Comune aderisce alla definizione agevolata "rottamazione quinquies" (articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e articolo 10-quinquies, decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88)

Il Comune informa i contribuenti che, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29 luglio 2026, ha disposto l’applicazione della definizione agevolata delle cartelle, cosiddetta “Rottamazione-quinquies”, ai debiti di propria competenza affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

La misura è prevista dall’articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, come successivamente modificato dalla legge n. 113/2026, di conversione del decreto-legge n. 63/2026.

Debiti ammessi alla definizione agevolata

La Rottamazione-quinquies si applica ai debiti, tributari e non tributari, risultanti dai carichi affidati dal Comune all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle relative alle violazioni del Codice della strada, la definizione agevolata riguarda esclusivamente:
• gli interessi, comunque denominati, compresi quelli previsti dall’articolo 27, sesto comma, della legge n. 689/1981 e dall’articolo 30 del DPR n. 602/1973;
• le somme maturate a titolo di aggio.

Restano pertanto dovute le somme riferite alla sanzione originariamente irrogata.

Presentazione della domanda

Entro il 15 ottobre 2026, l’Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili ai contribuenti, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi ammessi alla definizione.

La dichiarazione di adesione potrà essere presentata dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, esclusivamente in modalità telematica, secondo le modalità che saranno pubblicate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Pagamento delle somme dovute

Il pagamento potrà essere effettuato:
• in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2027;
• oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

Per il 2027, le rate successive alla prima scadranno il:
• 31 maggio;
• 31 luglio;
• 30 settembre;
• 30 novembre.

Per gli anni successivi, le scadenze saranno fissate al:
• 31 gennaio;
• 31 marzo;
• 31 maggio;
• 31 luglio;
• 30 settembre;
• 30 novembre.

In caso di pagamento rateale, dal 1° aprile 2027 saranno dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

Entro il 28 febbraio 2027, l’Agente della riscossione comunicherà ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo delle singole rate e le relative scadenze.

Gli effetti della definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in essere si produrranno dalla medesima data del 28 febbraio 2027.

Il Responsabile Area Finanziaria e Personale
Rag. Lucia Grasso

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 31/07/2026, 16:58

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