Il primo comma dell’art. 39 della Costituzione italiana del 1948 sancisce la libertà di organizzazione sindacale. Questo principio è stato reso effettivo anche nei luoghi di lavoro con l’approvazione dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300). In particolare, il titolo III dello Statuto (artt. 19-27) contiene una serie di misure di sostegno dell’attività sindacale, tra le quali il diritto di costituire, ad iniziativa dei lavoratori, rappresentanze sindacale aziendali (RSA) in ogni unità produttiva che occupa oltre 15 dipendenti (art. 35 Statuto lavoratori). Agli inizi degli anni ’90, la contrattazione collettiva ha sostituito, nella gran parte dei settori produttivi, le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Nel pubblico impiego le RSU regolamentate dall’art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
Lucia Grasso, Responsabile Area Finanziaria.
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